La Legge Regionale n. 32/90 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi alla prima infanzia: Asili Nido e Servizi Innovativi”. Con questo provvedimento si emana il bando per la presentazione di progetti per l'anno 2010.
La Legge Regionale n. 32/90 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi alla prima infanzia: Asili Nido e Servizi Innovativi” e l’art. 70 della legge 448/01, definiscono alcune tipologie di servizi destinati ad accogliere i bambini fino ai tre anni d'età e prevedono la possibilità che per la loro costituzione la Regione valuti l’opportunità di contribuire alla realizzazione, sia per quanto riguarda l’aspetto strutturale che per quanto riguarda quello gestionale.
Per entrambi gli aspetti la Regione è chiamata ad esprimersi rispetto al valore della progettualità, che deve possedere specifici requisiti in rapporto al territorio presso il quale sorge il servizio, in base alla popolazione alla quale è destinato, nonché in relazione ai principi educativi oggi maggiormente accreditati.
Negli ultimi anni si è registrato un significativo incremento nella volontà di proomuovere questi servizi, incremento che ha visto coinvolti sia Enti pubblici che privati e che ha consentito di offrire ai cittadini una risposta sempre più affinata alle diverse richieste di sostegno nei compiti genitoriali.
L’estensione nel territorio regionale dei servizi per l'infanzia, pur presentando caratterizzazioni differenti, consente di soddisfare la molteplicità dei bisogni dei bambini, delle famiglie e delle comunità locali, ma nonostante l’ampiezza dell’offerta oggi disponibile, è necessario dare agli Enti che ancora non l’abbiano
fatto, la facoltà di fare domanda per creare un servizio a favore della prima infanzia, laddove non sia ancora realizzato o dove è necessario potenziare i servizi esistenti.
Va anche precisato che pur a fronte di una aumentata disponibilità in termini numerici di tale tipologia di servizi, si è contemporaneamente registrato un ampliamento della richiesta dei medesimi; aumento che si giustifica da una parte per la loro crescita di qualità, dall’altra per la maggiore richiesta di presenza dei genitori nel mondo del lavoro, fuori dalle mura domestiche.
L’offerta di servizi predisposti per i bambini piccoli garantisce un allestimento ambientale e una attenzione alle loro esigenze di cura ed educative, ambedue requisiti fondamentali nella società attuale che per lo più è organizzata sulle priorità dettate dagli adulti.
Le considerazioni di cui sopra inducono a creare le condizioni affinché gli Enti quali: le Amministrazioni Comunali, gli Enti pubblici o quelli privati, le cooperative, e le aziende o gli enti titolari di attività produttive o di servizi che intendano dotare i propri dipendenti del servizio - nido aziendale -, presentino sin d’ora alla Regione del Veneto, la domanda al fine che sia valutata l’opportunità di presentare la
proposta di progetto.
Sostanzialmente si tratta di mettere a disposizione della Regione gli elementi necessari per una attenta valutazione dell’impatto che i nuovi servizi possono avere nel territorio e soprattutto per rendere dinamico e snello l’iter procedurale, nel momento in cui viene resa nota la possibilità di procedere in sintonia con la realizzabilità dei servizi medesimi, che dovranno essere rispondenti alla programmazione attuativa locale (Piani di Zona).
A tal proposito si dispone che l’ente titolare del servizio dovrà premunirsi dell’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale territorialmente competente, in merito alla rispondenza del servizio che si intende istituire con le scelte di programmazione attuativa locale (piani di zona). Tale parere favorevole dovrà essere inviato, unitamente alla domanda da presentare ai sensi della L.R. n. 32/90, entro il 30.04.2010, pena l’esclusione della domanda stessa.
La Regione del Veneto per ottimizzare le risorse, si riserva di valutare, in relazione ai nuovi servizi per la prima infanzia, la fattibilità, l’onere finanziario e quello gestionale in relazione alla presenza di altri servizi nel medesimo ambito di influenza territoriale e in relazione alla prevista realizzazione, nello stesso ambito, di servizi già approvati con atti della Giunta Regionale, ma non ancora funzionanti.
Come già ribadito nella DGR n. 3527/08 per il biennio 2009-2010, nei bandi emanati per i fondi stanziati nei rispettivi anni in conto capitale, ai sensi della L.R. n. 32/90, si propone d’introdurre, a seguito dell’obiettivo richiesto dal Consiglio Europeo di Lisbona, una graduatoria attenta alla programmazione sul
territorio, dando priorità a quei servizi che sorgeranno nei comuni dove la copertura territoriale è sotto la soglia del 33%.
Tale graduatoria dovrà tenere conto inoltre delle situazioni territoriali dove l’offerta dei nidi non risponde comunque all’alta presenza anagrafica, in particolare nei centri urbani ad altà densità demografica (popolazione infantile sopra le 1.500 unità).
Ai sensi della L. n. 328/00, art. 1 comma 5, tutti i soggetti pubblici o privati che gestiscono servizi e strutture sociali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 22/02 - che disciplina i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle strutture sociali a gestione pubblica o privata - e dalla DGR n. 84 del 16.01.07 che ha approvato i nuovi requisiti e criteri standard per le strutture socio-sanitarie e sociali.
Il presente atto definisce i criteri per la presentazione delle proposte di progetto relative ai servizi attinenti alla L.R. n. 32/90 e L. 448/01 art. 70, nel rispetto dei nuovi criteri standard già approvati con provvedimento regionale n. 84 del 16.01.2007.
Gli enti titolari dei servizi prima infanzia possono essere sia soggetti pubblici che soggetti privati. Per la realizzazione del nido aziendale, è indispensabile che il richiedente sia il soggetto medesimo che intende attuare il servizio per i propri dipendenti, e che il nido sia realizzato in prossimità della sede lavorativa,
o comunque localizzato in modo tale che sia facilmente fruibile da chi si reca nella sede lavorativa.
Ogni Ente richiedente, utilizzerà gli Allegati A o B, parti integranti del presente provvedimento, compilandoli in ogni loro parte, specificando quale tipologia ipotizza di attivare, allegando fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente richiedente (ai sensi del DPR n. 445/00), e
il parere favorevole dell’Amministrazione Comunale competente territorialmente relativamente alla programmazione attuativa locale, che costituisce atto obbligatorio.
Gli enti titolari di servizi già approvati ai sensi della L.R. n. 32/90 e L. 448/01 art. 70, che chiedono solo modifiche al medesimo, senza assegnazione di contributo in conto capitale, utilizzeranno l’Allegato C.
A partire dalla data di approvazione del presente atto, sarà possibile l’inoltro delle domande preliminari, che dovrà avvenire a mezzo posta, con raccomandata A/R, indirizzata alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, Servizio per la Famiglia, Ufficio Servizi Prima Infanzia, Rio novo 3493, Dorsoduro – 30123 Venezia, entro il 30 aprile 2010 (fa fede il timbro postale).