Nuove disposizioni per l’erogazione di interventi economici straordinari o eccezionali ai sensi dell’art. 3 L.R. 11.03.1986, n. 8.
La legislazione italiana ha affidato ai Comuni, nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà, un ruolo fondamentale riconoscendone la funzione di rappresentanza della comunità locale, che ne implica la cura dell’interesse e la promozione dello sviluppo.
Questo lungo percorso normativo, che ha visto la sua svolta cruciale con il DPR 616/77 e che si è sostanziato con la Legge 328/2000, definisce con chiarezza la titolarità dei Comuni relativamente agli interventi socio-assistenziali in ordine anche all’erogazione dei contributi economici ordinari e straordinari con la competenza a determinarne requisiti di accesso, criteri e modalità di erogazione.
La Regione del Veneto, mediante l’approvazione dell’art. 3 della L.R. 11.03.1986, n. 8, ha previsto la concessione di contributi ai Comuni, per la parte non risolvibile con le loro ordinarie provvidenze, per interventi economici straordinari ed eccezionali da destinare a situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di associazioni assistenziali.
È stato istituito un Gruppo Tecnico di lavoro, formato da funzionari della Direzione per i Servizi Sociali e da due tecnici delle Amministrazioni Comunali, di cui uno di nomina regionale e il secondo di nomina ANCI, cui affidare il compito di elaborare una proposta che garantisca alla misura economica, prevista dall’art.3 L.R. 8/86, di rappresentare una risposta efficace al quadro dei nuovi bisogni sociali.
Il Gruppo Tecnico di lavoro, partendo da una analisi della complessità dei processi di cambiamento che attraversano la nostra società, relativi alla fragilità della struttura familiare, all’allentamento dei legami comunitari, alla frammentazione delle relazioni sociali, alla precarizzazione del mondo del lavoro ha elaborato una proposta che considera gli interventi economici straordinari, di cui alla L.R. 8/86 oggetto del presente provvedimento, quali misure volte a concorrere in modo significativo al superamento di condizioni caratterizzate da grave difficoltà temporanea, utilizzabili all’interno di percorsi personalizzati, attivati dai servizi sociali territoriali, per prevenire il rischio di esclusione sociale.
Con il presente provvedimento si provvede a definire i beneficiari, i requisiti di accesso, le spese ammissibili e la procedura di erogazione dei contributi economici straordinari, ai sensi dell’art.3 della L.R. 8/86. Si evidenzia che la scadenza per la presentazione del fabbisogno, da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, è stabilita al 31 maggio di ogni anno, per garantire pari opportunità di accesso alla risorsa e parità di trattamento a tutti i cittadini.
L’ALLEGATO A è il modello per la presentazione della richiesta di fabbisogno